Whistleblowing
Procedure per la segnalazione illeciti e irregolarità commessi all’interno della Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto.
Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.
COSA SI INTENDE PER WHISTLEBLOWING
Per whistleblowing si intende la segnalazione, effettuata da un soggetto legittimato, di violazioni, illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa o di collaborazione con la Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto.
CHI PUÒ SEGNALARE
Possono effettuare segnalazioni:
- i dipendenti;
- i soggetti che, anche temporaneamente, svolgono attività lavorativa presso la Fondazione o collaborano con essa pur senza essere dipendenti, quali, a titolo esemplificativo, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con la Fondazione non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con la Fondazione sia cessato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Fondazione.
Le informazioni segnalate devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
QUALI CONDOTTE POSSONO ESSERE SEGNALATE
Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della Fondazione.
Rientrano, in particolare, tra le condotte segnalabili:
- i reati presupposto rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni di disposizioni interne della Fondazione, quali, a titolo esemplificativo, contratti collettivi nazionali, procedure, Codice Etico, Codice Disciplinare, protocolli e regolamenti interni;
- le condotte che integrino violazioni di legge o di regolamento, ovvero situazioni di minaccia o pregiudizio per l’interesse pubblico, come nei casi di corruzione, frode o gravi situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Il whistleblowing va distinto dalla semplice lamentela o doglianza personale, che riguarda invece un interesse individuale del segnalante.
QUALI CONDOTTE NON POSSONO ESSERE SEGNALATE
Non rientrano nell’ambito della disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante, che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di collaborazione.
LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE
La Fondazione ha predisposto canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.
La tutela della riservatezza si estende anche all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della stessa, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa applicabile.
Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, con adozione di misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire al soggetto competente di valutare correttamente i fatti segnalati.
La segnalazione dovrebbe contenere, ove possibile:
- le generalità del segnalante e l’indicazione della posizione o funzione ricoperta all’interno della Fondazione, fatto salvo il caso delle segnalazioni anonime;
- una descrizione chiara, completa e dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si sono verificati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto cui i fatti sono attribuiti;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati;
- eventuali documenti utili a supporto della segnalazione;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione;
- la dichiarazione che i fatti esposti corrispondono, per quanto a conoscenza del segnalante, a verità;
- l’indicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi rispetto al segnalato.
Qualora la segnalazione non risulti sufficientemente circostanziata, il soggetto incaricato della gestione può richiedere al segnalante elementi integrativi, attraverso il canale dedicato oppure, ove vi sia disponibilità del segnalante, anche mediante incontro diretto.
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
La Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto mette a disposizione le seguenti modalità di segnalazione.
CANALE CARTACEO
La segnalazione può essere trasmessa tramite servizio postale, mediante posta ordinaria o raccomandata semplice, utilizzando i Moduli 1 e 2, scaricabili ai link sotto indicati.
Al fine di garantire la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:
la prima, contenente i dati identificativi del segnalante e la fotocopia di un documento di riconoscimento (Modulo 1);
la seconda, contenente il testo della segnalazione (Modulo 2).
Le due buste dovranno quindi essere inserite in una terza busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Riservata all’OdV”, da indirizzare alla Fondazione.
CANALE ORALE
La segnalazione orale può essere attivata secondo la modulistica predisposta dalla Fondazione (Modulo 3), in coerenza con la disciplina di cui al d.lgs. 24/2023 e con le Linee guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.
SEGNALAZIONI NON RIENTRANTI NEL WHISTLEBLOWING
Le segnalazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina whistleblowing, in quanto riferite a reclami, lamentele, richieste di chiarimento o altre comunicazioni di natura ordinaria, devono essere trasmesse attraverso i canali istituzionali della Fondazione indicati nella sezione Trasparenza – Segnalazioni.






