Trasparenza

Whistleblowing

Procedure per la segnalazione illeciti e irregolarità commessi all’interno dell’Ente Giardini Botanici Villa Taranto

Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.

Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’Ente Giardini Botanici Villa Taranto e del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio della sua funzione lavorativa.

Chi può segnalare

Possono segnalare condotte illecite:

  • i dipendenti;
  • i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, a svolgere attività lavorativa all’interno dell’Ente o a collaborare con la stessa pur non avendo la qualifica di dipendenti (a titolo esemplificativo: liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, retribuiti o meno);
  • coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Ente o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l’Ente.

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quali condotte possono essere segnalate

Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto dalla semplice “lamentela”, che è invece normalmente riferita ad una questione di interesse personale. Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse. In particolare, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse e l’integrità dell’Ente: i reati presupposto per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e, in generale, le violazioni del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 dell’Ente. Si precisa che tali violazioni attengono ad aspetti organizzativi dell’Ente (Violazioni di disposizioni interne, quali: Contratti collettivi nazionali, Procedure, Codice Etico, Codice Disciplinare, Protocolli, ecc.)

Quali condotte non possono essere segnalate

Sono escluse dall’applicazione della disciplina del “whistleblowing” le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

La riservatezza del segnalante

L’Ente ha predisposto canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Cosa deve contenere la segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

La segnalazione dovrà contenere:

  • le generalità del segnalante, con indicazione della posizione o funzione ricoperta all’interno dell’Ente (fatta eccezione per le segnalazioni anonime);
  • una chiara, completa e dettagliata descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  • se conosciute, le generalità e gli altri elementi che consentano l’identificazione del responsabile;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
  • ogni altra informazione ritenuta utile;
  • la specificazione dell’impegno a riferire i fatti secondo verità;
  • l’indicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi rispetto al segnalato.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia data la disponibilità in tal senso

Come è possibile segnalare?

L’Ente Giardini Botanici Villa Taranto mette a disposizione la seguente modalità di segnalazione: tramite servizio di spedizione postale – mediante posta ordinaria o raccomandata semplice, compilando il modulo (scaricabili ai link presenti sul sito internet)

Considerato che la posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento [Modulo 1]; la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione stessa [Modulo 2]. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (es. “riservata all’OdV”).”

 

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